Il Decreto Liquidità sostituisce interamente le novità introdotte dal comma 1-bis, articolo 17, del Decreto legge n. 124/2019, stabilendo che:
“1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
– per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
– per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro”.
In sostanza, se l’importo dovuto per il primo trimestre è inferiore a 250 euro, la scadenza del bollo sulla fattura elettronica viene rinviata al termine di pagamento del bollo dovuto
per il secondo trimestre.
Nel caso di importi inferiori a 250 euro, considerando complessivamente quanto dovuto sia per il primo che per il secondo trimestre, il pagamento potrà essere effettuato entro la scadenza del terzo trimestre.
Non cambiano invece le scadenze del bollo sulle fatture di terzo e quarto trimestre.
Riassumiamo di seguito le nuove scadenze per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2020

Ovviamente, non cambia la periodicità di pagamento nel caso di importi superiori a 250 euro: il pagamento è in tal caso dilazionato in quattro rate trimestrali, di cui la prima è fissata al 20 aprile.