Oggetto: DECRETO RILANCIO
Come ormai noto, il Decreto Rilancio è entrato in vigore il 19 maggio, nel giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
LE SOSPENSIONI DEL DECRETO RILANCIO | |
PROROGA IRAP | Previsto per le imprese/lavoratori autonomi, con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni (nel periodo d’imposta nel 2019)non siano tenuti al versamento: ¨del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019; ¨ della prima rata di acconto IRAP 2020. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Resta fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. |
VALIDITÀ DURC FINO AL 15.06.2020 | Il Decreto prevede che tutti i: certificati; attestati; permessi; concessioni; autorizzazioni; e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fanno eccezione rispetto a questa regola generale: i documenti unici di regolarità contributiva, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. |
Proroga termine di ripresa dei versamenti sospesi | Il Decreto prevede che il termine di ripresa dei versamenti, previsto per il 30.06.2020, sia posticipato al 16.09.2020. Pertanto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi: alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che vengono operati in qualità di sostituti d’imposta; all’Iva; ai contributi previdenziali e assistenziali;ai premi per l’assicurazione obbligatoria; La posticipazione dei versamenti in esame è possibile purché si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno: il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;e del 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. La stessa sospensione si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno: del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;e del 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. I versamenti in merito alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria sono sospesi anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa. A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, la sospensione dei versamenti dell’IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che: hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel marzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: in un’unica soluzione entro il 16.09.2020;oppure fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Non si rimborsa quanto già versato. Adempimento sospeso Nuovo termine Versamento ritenute, Iva, contributi e premi in autoliquidazione in scadenza ad aprile e maggio Versamento in un’unica soluzione entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Non si rimborsa quanto già versato Soggetti interessati Imprese con ricavi ≤ 50 milioni di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 Esercenti attività d’impresa arte e professione con ricavi > 50 milioni di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 Tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019. Il Decreto rilancio prevede inoltre che il termine originariamente previsto dal decreto liquidità, per il 31.07.2020, in merito al versamento delle ritenute non effettuate sui redditi da lavoro autonomo nei confronti di soggetti con compensi inferiori a 400.000 e “senza dipendenti”, sia posticipato al 16.09.2020. Il Decreto Liquidità aveva previsto nel dettaglio per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo di imposta 2019, che i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31 maggio 2020 potessero non essere assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente tali soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della presente opzione dovranno versare quanto dovuto (non trattenuto dai sostituti d’imposta): ¨ in un’unica soluzione entro il 16.09.2020 (anziché entro il 31.7.2020 come previsto dal D.l. 23/2020); ¨ o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 (anziché 5 rate dal mese di luglio come previsto dal D.l. 23/2020); senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si rimborsa quanto già versato. Adempimento sospeso Nuovo termine Ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.05.2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto Versamento delle ritenute non operate in un’unica soluzione entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 Soggetti interessati Contribuenti con ricavi o compensi ≤ 400 mila Euro che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente Il Decreto prevede che gli adempimenti e i pagamenti sospesi nei comuni della c.d. zona rossa, individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, relativi ai: ¨ contributi previdenziali e assistenziali; ¨premi per l’assicurazione obbligatoria; in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sono effettuati senza sanzioni e senza interessi: ¨in un’unica soluzione entro il 16.09.2020; ¨o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. |
Proroga termine di ripresa dei versamenti sospesi artt. 61 e 62 Cura Italia | Il Decreto prevede che il termine di ripresa dei versamenti, di cui all’art. 61 del c.d. Decreto Cura Italia (d.l. 18/2020), previsto per il 31.05.2020, sia posticipato al 16.09.2020. Pertanto, per le seguenti categorie di soggetti: a Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (novità introdotta in sede di conversione) b federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; c soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; d soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; e soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; f soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; g soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; h soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; i soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; l aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; m soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; n soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; o soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; p soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; q soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; r soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. s esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (aggiunto in sede di conversione in legge); t organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017. per le quali opera la sospensione dei termini: ¨dei versamenti delle ritenute alla fonte, dal 2.3.2020 al 30.4.2020; ¨degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2.3.2020 al 30.4.2020; ¨ dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020; i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 16.09.2020 (anziché entro il 31 maggio 2020) mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 (anziché 5 rate dal mese di maggio 2020). Per quanto riguarda, nello specifico, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per le quali è prevista la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, viene previsto che: ¨applichino la sospensione fino al 30.06.2020 (anziché entro il 31.05.2020); ¨ i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16.09.2020 (anziché entro il 30.06.2020) o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 (anziché 5 rate dal mese di giugno 2020); ¨non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il Decreto proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 62, commi 2 e 3 del D.l. 18/2020, e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 dall’attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020. Pertanto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi: ¨alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; ¨all’Iva; ¨ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia (città inserita in sede di conversione in legge del Decreto) Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”: Regione Comuni Lombardia Bertonico Fombio Casalpusterlengo Maleo Castelgerundo San Fiorano Castiglione d’Adda Somaglia Codogno Terranova dei Passerini Veneto Vo’ continua ad operare la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari dal 21 febbraio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, un’unica soluzione entro il 16.09.2020 (anziché entro il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 (anziché 5 rate dal mese di maggio 2020). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Adempimento sospeso Nuovo termine Versamenti relativi da autoliquidazione (ritenute, Iva, contributi, premi) che scadono nel periodo compreso tra l’08.03.2020 e il 31.03.2020 In unica soluzione entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Nessun rimborso per quanto già pagato. Soggetti interessati Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di Euro |
Differimento plastic tax e imposta sul consumo di bevande edulcorate | Il Decreto proroga al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore delle disposizioni relative: ¨ all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego – MACSI (c.d plastic tax); ” l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate. |
Nuova rivalutazione terreni e partecipazioni | Riproposta la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020. Per perfezionare la rivalutazione occorre: ¨ far redigere entro il 30.09.2020 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare; ¨ versare l’imposta sostitutiva entro il 30.09.2020 in un’unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo. L’imposta sostitutiva è pari all’11% a prescindere dalla tipologia di bene rivalutato. |
NESSUNA SANZIONE PER LA MANCANZA DI REGISTRATORI TELEMATICI | Il Decreto proroga fino al 01.01.2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico oppure di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Resta fermo l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019. Il Decreto, inoltre, proroga al 1° gennaio 2021 il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria. |
PROROGA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI | Il Decreto proroga al 01.01.2021 l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla lotteria degli scontrini. |
Proroga pagamento diritti doganali | Il Decreto proroga di 60 giorni i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del DPR 43/73, senza applicazione di sanzioni e di interessi. La proroga interessa i titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale e che rientrino nelle seguenti categorie: ¨soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; ¨soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno: il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;e del 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. ¨ soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno: il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;e del 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. |
AGEVOLAZIONI PER SANIFICAZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO | |
nuovo credito d’imposta al 60% per adeguare processi produttivi e ambienti di lavoro | Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati , alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi: quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici,ingressi e spazi comuni,per l’acquisto di arredi di sicurezza,nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta. |
Credito d’imposta al 60% per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione | Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per: la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Trattasi di una rimodulazione del credito d’imposta al 50% introdotto dal decreto Cura Italia (prima) e modificato dal Decreto liquidità (poi). Pertanto, l’articolo 64 del decreto Cura Italia e l’articolo 30 del decreto liquidità sono abrogati e sostituiti dal credito in commento. In particolare, sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per: la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (Modello Redditi 2021 riferito al periodo d’imposta 2020), oppure in compensazione. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto. |
POSSIBILITà DI CEDERE Il CREDITo SPETTANTe | A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta (elencati nella tabella di seguito) possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tipologia di credito Misura Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Articolo 120 del decreto Rilancio) 60% Credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (Articolo 125 del decreto Rilancio) 60% Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (Articolo 28 del decreto Rilancio) 60% Credito d’imposta affitto botteghe e negozi (Articolo 65 del decreto Cura Italia) 60% Le disposizioni riguardano, pertanto, i soli crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono invece solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica. |
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti