Nella presente circolare si cerca, in maniera sintetica, di elencare i punti più significativi previsti dal cosiddetto Decreto Liquidità, DL 23 del 08/04/2020, che contiene misure di sostegno alla liquidità delle imprese e sospensione di alcuni adempimenti/versamenti fiscali e previdenziali.
SOSTEGNO LIQUIDITA’
La società pubblica Sace per le grandi imprese ed il Fondo di garanzia per le PMI per le imprese fino a 499 dipendenti forniranno le garanzie statali sui prestiti bancari. I prestiti non sono ancora ad oggi operativi in quanto occorre l’autorizzazione dell’Unione Europea nonché l’aggiornamento delle procedure interne delle banche, Sace e Fondo garanzia PMI.
Canale Sace
Garanzia statale del 90 % sul prestito per imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato fino 1,5 miliardi. L’importo del prestito garantito non potrà superare il maggiore di questi elementi: 25% del fatturato del 2019 oppure il doppio dei costi del personale relativi al 2019. Le imprese si obbligheranno a non distribuire dividendi e si impegnano a mantenere i livelli occupazionali. I
prestiti vanno restituiti in 6 anni con preammortamento possibile fino a 2 anni. Le commissioni variano dallo 0,25% per il primo anno fino all’1% o 2% per le imprese più grandi. La domanda andrà fatta direttamente alla banca che in caso di delibera positiva richiederà la garanzia statale al Sace.
Fondo Garanzia PMI:
- La garanzia statale base sarà pari al 90% del prestito per un importo massimo garantito di 5 milioni di euro. I finanziamenti avranno una durata massima di 6 anni.
- Peri i finanziamenti fino a 25.000 euro la garanzia statale sarà del 100% e comunque entro il 25% del fatturato destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi. Per questi prestiti non c’è valutazione del merito creditizio ma basterà un’ autocertificazione sui ricavi.
- La restituzione è in 6 anni con inizio del rimborso non prima di 2 anni.
- E’ prevista una garanzia del 90% che può arrivare fino al 100% (se l’ulteriore 10% è garantito da Confidi) per le sole imprese fino a 499 dipendenti e ricavi fino a 3,2 milioni di euro e comunque non oltre il 25% del fatturato quindi con un prestito entro gli 800.000 euro. Necessiterà però un’autocertificazione che attesti i danni da Covid-19.
- Costi e durata: Per tutte le operazioni fino al termine del 2020 l’accesso è gratuito. Per i prestiti fino a 25.000 euro è comunque previsto un tasso d’interesse non superiore al tasso di Rendistato aumentato dello 0,2%, che si potrebbe stimare tra 1,2% e 2%. Per le aziende fino a 3,2 milioni di fatturato il testo non prevede un tasso minimo né una durata massima del rimborso.
- Procedure: Per i prestiti fino a 25.000 euro non ci sarà valutazione del merito creditizio del beneficiario. Per le altre categorie ci sarà comunque un’istruttoria bancaria anche se “alleggerita”.
MISURE FISCALI
- Sospensione dei versamenti: Per i soggetti fino a 50 milioni di fatturato IVA, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020 sono rinviati al 30 giugno ma a condizione che vi sia una riduzione del fatturato almeno del 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente. In primo luogo, è necessario focalizzare l’aspetto temporale, poiché la norma si riferisce ai versamenti dovuti in autoliquidazione nei mesi di aprile e maggio, e quindi alle prossime scadenze del 16 aprile e del 16 maggio. Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi
e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno. La sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (quindi marzo 2020 su marzo 2019 per il versamento del 16/04/20 ed aprile 2020 su aprile 2019 per il versamento del 16/05/20). È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi. Per i soggetti dei settori maggiormente colpiti così come previsto dal Decreto “Cura Italia” quali ad esempio teatri, associazioni sportive, bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, etc la sospensione dei versamenti vale senza alcuna limitazione.
- Acconti di giugno: Non saranno applicate sanzioni ed interessi se il versamento degli acconti non è inferiore all’80% del dovuto in base alla dichiarazione presentata relativa al periodo d’imposta in corso.
- Termini agevolazione prima casa: Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa i termini sono sospesi dal 23/02/2020 al 31/12/2020.
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: per il primo trimestre i termini di versamento coincideranno con quelli del secondo trimestre qualora l’imposta del primo trimestre sia inferiore a 250 euro; per il primo e secondo trimestre la scadenza coinciderà con quella del terzo trimestre qualora l’ammontare dell’imposta sia complessivamente inferiore a 250 euro.
- Credito d’imposta per acquisto dispositivi prevenzione: Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte ad evitare il diffondersi del Covid-19 nei luoghi di lavoro trova applicazione il credito d’imposta pari al 50% per un massimo di euro 20.000 per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori e garantire la distanza di sicurezza interpersonale.